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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 35/2009

OGGETTO: Ravvedimento I.C.I.

Con la presente circolare si ricorda che il contribuente che non "chiude i conti" con l'I.C.I. entro il 16 dicembre 2009 può ridurre la sanzione, che è pari al 30% dell'importo non versato, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anticrisi"), convertito dalla Legge n. 2/2009, sono state modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. L'art. 16 di detto decreto stabilisce che viene ridotta da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; da 1/5
a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Se il ritardo non supera i 30 giorni, è quindi possibile ravvedersi pagando la sanzione pari

[... continua]



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