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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 35/2008
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OGGETTO: Ravvedimento I.C.I.
Con la presente circolare si ricorda che il contribuente che non “chiude i conti” con l’I.C.I. entro il 16 dicembre 2008 può ridurre la sanzione, che è pari al 30% dell’importo non versato, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Si ricorda che con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anticrisi") sono state modificate le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso. L'art. 16 di detto decreto stabilisce che viene ridotta da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
[... continua]
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