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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 38/2007
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OGGETTO: Ravvedimento I.C.I.
Con la presente circolare si ricorda che il contribuente che non “chiude i conti” con l’I.C.I. entro il 20 dicembre 2007 può ridurre la sanzione, che è pari al 30% dell’importo non versato, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Se il ritardo non supera i 30 giorni, è possibile ravvedersi pagando la sanzione del 3,75%, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo.
Se, invece, il pagamento viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2007, la sanzione è del 6% a cui vanno sommati gli interessi legali del 2,5%.
Nell’ipotesi in cui il Comune, per regolamento, abbia soppresso la dichiarazione I.C.I., il termine per il ravvedimento è di un anno.
Infatti, come precisato nella circolare n.16/2007 dello Scrivente Studio il contribuente deve presentare la dichiarazione ICI quando intervengono delle variazioni ed entro i medesimi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
[... continua]
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