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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 18/2009
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OGGETTO: Obbligo della SCHEDA DI TRASPORTO
Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è stato istituito un documento di «tracciabilità della merce» in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, denominato scheda di trasporto, che costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci).
Tali previsioni sono contenute nell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 286 del 21/11/2005, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 214 del 22/12/2008.
Le disposizioni attuative, entrate in vigore il 19 luglio 2009, sono previste dal D.M. 30/06/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/07/2009 che rende completamente operativa la disciplina dettata dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005.
I soggetti obbligati alla compilazione della scheda di trasporto sono il "committente", ossia l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore, oppure il soggetto delegato dal committente.
La scheda di trasporto deve essere consegnata dal committente al vettore (cioè all'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi) e da questi conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto, per essere esibita in caso di controllo stradale.
[... continua]
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