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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 2/2009
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OGGETTO: FRINGE BENEFIT
1) Premessa 2) Buoni Pasto 3) Erogazioni liberali 4) Fringe benefit 5) Beni e servizi utilizzati dalla generalità dei dipendenti 6) Contributi assistenziali e previdenziali 7) Veicoli concessi in uso ai dipendenti 8) Veicoli concessi in uso agli amministratori 9) Trasferte 10) Altre indennità
1) PREMESSA Stante la complessità della materia in oggetto, lo Studio ritiene di dover avanzare – tramite la presente circolare – le opportune indicazioni relativamente all’applicazione dell’articolo 51 del T.U.I.R., in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Con il termine "fringe benefits" (letteralmente: benefici marginali), si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall’azienda al dipendente o all’amministratore allo scopo di integrarne la normale retribuzione.
Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell’emolumento principale che viene erogato in denaro. Verranno qui di seguito analizzati i beni ed i servizi erogati a favore del dipendente o amministratore che vanno a formare il reddito del lavoratore o ne rimangono esclusi.
[... continua]
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