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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 32/2009
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OGGETTO: Attività di intermediazione: ritenuta d'acconto su provvigioni (Art. 25 bis D.P.R. 600/73 e D.M. 16/4/1983)
Come noto, gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali così come le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i quali corrispondono provvigioni per le prestazioni, anche occasionali, relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta.
La ritenuta si opera a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES), dovuta dai percipienti, nella misura del 23%.
La ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni percepite. Tale beneficio può essere ottenuto alla condizione che venga spedita ai propri committenti, preponenti o mandanti, entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti di agenzia o dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, una apposita raccomandata A.R. in cui l'esercente l'attività di intermediazione dichiara di avvalersi della collaborazione di dipendenti o di terzi (Vedi allegato A alla presente).
[... continua]
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