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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 13/2009
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OGGETTO: Art. 2215 bis c.c. - Documentazione Informatica
Attraverso il comma 12 bis dell’art. 16 del Decreto "Anti-Crisi" (D.L. 185/2008, oggi convertito in Legge n. 2/2009) è stato introdotto nel codice civile l’art. 2215 bis, norma che legittima nel nostro codice i documenti informatici.
L'art. 2215 bis c.c. introduce la possibilità per le imprese di formare e tenere le scritture contabili su supporto informatico. Tali scritture, così come quelle ordinarie, devono essere rese consultabili in ogni momento e possono essere oggetto di riproduzione e copie per gli usi consentiti dalla legge.
La tenuta informatica dei libri e delle scritture, vale a dire la numerazione progressiva, la vidimazione e gli altri obblighi che la legge o i regolamenti prevedono, richiede l’elaborazione trimestrale del documento informatico, la sua sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale da parte dell’imprenditore o di un suo delegato. Deve essere comunque sempre rispettato il limite temporale di 60 giorni previsto dall’art. 22 del Dpr 600/73 per l’aggiornamento delle scritture contabili.
La tenuta dei libri in forma digitale deve rispettare le seguenti formalità:
[... continua]
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